La Cassazione, con l’ordinanza n. 2376, depositata lo scorso 25 gennaio, ha stabilito che il trasferimento di un atleta professionista da una società all’altra, se operato a titolo oneroso e prima della scadenza del rapporto di lavoro in essere, integra la cessione del contratto secondo quanto previsto dalla legge n. 91 del 1981. Da questo deriva che, agli effetti tributari, l’operazione è assimilabile alla cessione di un bene immateriale, suscettibile di generare una plusvalenza rilevante ai fini Irap. Deve dunque essere assoggettata a tassazione ai fini Irap l’eventuale plusvalenza generata dalla cessione del contratto.
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