Con l’ordinanza n. 2153 la Corte di cassazione ha ribaltato la giurisprudenza di merito, annullando con rinvio la sentenza con la quale i giudici di appello di Firenze avevano confermato il fallimento di una ditta individuale esercente attività vivaistica. Per gli ‘ermellini’ non è fallibile l’imprenditore agricolo anche se esercita attività commerciali ma in misura non prevalente rispetto alla produzione agricola. È bene ricordare che il legislatore ha disposto che sono soggetti a fallimento gli imprenditori commerciali di natura privata, ‘non piccoli’, purché ricorrano gli specifici presupposti oggettivi di legge. Possono essere dichiarati falliti, inoltre, gli imprenditori ‘che esercitano un’attività commerciale’, con esclusione degli enti pubblici. La sottrazione dell’impresa agricola alle norme sul fallimento non è di ostacolo all’applicabilità dell’articolo 1 del rd 267/1942, che dichiara soggetta al fallimento l’impresa commerciale, nonostante la stessa svolga contemporaneamente anche un’attività di natura agricola. 

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