La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti. Parliamo di somme elargite con liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti che con mezzi di pagamento elettronici ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, ha fornito chiarimenti su questo trattamento integrativo speciale a vantaggio dei lavoratori del settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale.
Ambito oggettivo e soggettivo
Nel reddito di lavoro dipendente figurano tutti gli introiti percepiti dal lavoratore compresi quelli elargiti sotto forma di erogazioni liberali. Dunque, i valori corrisposti da terzi nell’ambito del rapporto di lavoro rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente.
In merito alle mance è stata prevista, in luogo della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente, ‘un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro’.
Questo regime di tassazione agevolato si applica solo con riguardo alle mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Il nuovo regime di tassazione sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture che risultino ‘titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro’ e che non abbiano rinunciato alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.
Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto, vanno considerati tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero o della ristorazione.
Il limite reddituale di 50.000 euro si riferisce al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva. È bene ricordare che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Sono tre i requisiti soggettivi per l’applicazione di questo regime sostitutivo:
- titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato;
- percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con diversi datori;
- assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.
La tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle marce. Quello ordinario si applica solo in caso di rinuncia scritta del primo.
Modalità applicative e limiti
Le mance costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salvo rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Il 25% si applica sulla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance. Tale limite del 25% rappresenta una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
Il superamento del limite reddituale di 50.000 euro di redditi di lavoro dipendente, previsto per l’accesso al regime sostituito in parola, non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell’anno successivo.
Per meglio comprendere questo regime sostitutivo la circolare fa un esempio. Suppone che un lavoratore, in possesso dei requisiti soggettivi, abbia conseguito:
- nel 2022 redditi di lavoro dipendente (anche in settori diversi da quello ricettivo e della ristorazione) per un importo complessivo non superiore a 50.000 euro;
- nel 2023 un reddito di lavoro dipendente maturato nel settore turistico pari a 45.000 euro, di cui 15.000 per mance, e un reddito di lavoro dipendente relativo a un settore diverso da quello turistico-alberghiero pari a 10.000 euro.
Alla luce della norma in commento:
- 11.250 euro sono tassati con imposta sostitutiva nella misura del 5%;
- 3.750 euro sono assoggettati alle ordinarie disposizioni fiscali.
Si precisa che il reddito di riferimento dell’anno 2023 nel caso sopra descritto, che rileva per l’applicazione della norma nell’anno 2024, è pari a 55.000 euro, ossia la somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2023, ivi incluse le mance tassate con imposta sostitutiva.
Ne consegue che il lavoratore non potrà beneficiare dell’agevolazione in esame nell’anno 2024, avendo superato nell’anno d’imposta precedente, ossia il 2023, il limite reddituale previsto (50.000 euro).
Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore
Al sostituto d’imposta, ossia al datore di lavoro, spetta il compito di applicare l’imposta sostitutiva in parola. Tale applicazione presuppone la verifica del rispetto del limite di 50.000 euro di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore, che deve essere riferito al precedente periodo d’imposta e deve includere tutti i rapporti di lavoro, anche quelli fuori dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Nell’applicare l’imposta sostitutiva il datore di lavoro deve tenere conto delle mance e deve indicare separatamente nella certificazione unica sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva. Il lavoratore, invece, deve comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime in parola nel caso in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente superiore a 50.000 euro. Lo stesso lavoratore deve comunicare al datore l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-ricettivo presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi.
Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore la rinuncia al regime agevolato e, di conseguenza, le somme in questione saranno tassate con modalità ordinaria. Il sostituto d’imposta è tenuto, comunque, ad indicare separatamente nella certificazione unica le mance percepite dal lavoratore assoggettate a tassazione ordinaria e la parte di queste teoricamente assoggettabili a imposizione sostitutiva.
La rinuncia del lavoratore deve avvenire in forma scritta. In mancanza, il sostituto d’imposta applica l’imposta sostitutiva, ovviamente in presenza delle condizioni di legge.
Se il sostituto rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza della rinuncia di questo, può applicare la tassazione ordinaria, informando il lavoratore stesso.
Il lavoratore ha la possibilità di utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime a lui più favorevole. Può, infatti, assoggettare a tassazione ordinaria le somme in questione se il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva o, viceversa, avvalersi dell’imposta sostitutiva se il datore di lavoro non vi abbia già provveduto.
Ai fini Iva le somme elargite a titolo di mancia rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo Iva e, pertanto, non incrementano il volume d’affari del datore di lavoro. Ai fini delle imposte dirette, le somme in esame non sono né ricavi né costi per il datore di lavoro.
Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato, impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale
Il decreto legge n. 48/2023 (c.d. decreto Lavoro) riconosce all’articolo 39-bis un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
I lavoratori dipendenti del settore privato attivi nel comparto turistico, ricettivo e termale hanno diritto al trattamento integrativo speciale se nel periodo d’imposta 2022 sono stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Ai fini del calcolo di questo limite reddituale vanno considerati tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da lavori diversi da quelli svolti nel settore turistico e ricettivo.
Su richiesta del lavoratore il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale e attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione va conservata ai fini di un eventuale controllo.
Il trattamento integrativo speciale è calcolato sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o notturni – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1°giugno 2023 al 21 settembre 2023.
L’agevolazione in parola viene erogata a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate. Il datore di lavoro può erogare il trattamento in commento anche successivamente al 21 settembre 2023 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il sostituto d’imposta indicherà nella certificazione unica, relativa al periodo d’imposta 2023, il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.
Per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare le somme erogate gli stessi possono avvalersi dell’istituto della compensazione. Il recupero in compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione il codice tributo ‘1702’.
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