Il Decreto Lavoro, all’articolo 39-bis, ha previsto il riconoscimento, a favore dei lavoratori del comparto turismo e degli stabilimenti termali, per il periodo dal 1°giugno al 21 settembre 2023, di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Sempre l’articolo 39-bis dispone che le misure sopra descritte si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a 40.000 euro e che il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in argomento su richiesta del lavoratore.
Inoltre, mediante compensazione, il sostituto d’imposta può compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale.
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023, ha istituito il codice tributo ‘1702’ denominato ‘Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48’.
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