L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 2 agosto 2023, fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché per l’Iva applicabile alle forniture di gas metano per combustione.
Il documento di prassi amministrativa giunge dopo le proroghe ai crediti d’imposta di luce e gas relativi al primo semestre 2023 e l’Iva al 5% per le forniture di gas metano per combustione previste fino al terzo trimestre di quest’anno.
Le modifiche normative in commento riguardano:
- l’articolo 1, comma 3, del decreto Aiuti-quater;
- l’articolo 1, commi da 2 a 8 e 13, 14 e 16 della legge di Bilancio 2023;
- gli articoli 2 e 4 del decreto legge n. 34/2023 ovvero decreto ‘Bollette’;
- l’articolo 3-bis del decreto legge n. 57/2023.
Sono disposizioni finalizzate a contenere gli effetti negativi degli incrementi dei prezzi del settore energetico.
In merito alle agevolazioni per l’acquisto di energia e gas i chiarimenti riguardano i crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023 ed i crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022.
Per quanto concerne la riduzione dell’aliquota Iva nel settore del gas, il documento di prassi amministrativa si sofferma sulla riduzione dell’aliquota Iva per le somministrazioni di gas metano usato per combustione relativo al terzo trimestre 2023 e sulla riduzione dell’Iva per le somministrazioni di energia termica e le forniture di servizi di teleriscaldamento sempre relativo al terzo trimestre 2023.
CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS
Crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023
La manovra 2023 ha prorogato alcuni contributi straordinari attribuiti alle imprese per l’acquisto di luce e gas nella forma di crediti di imposta. Ci riferiamo ai crediti d’imposta previsti a favore di imprese energivore e non energivore e gasivore e non gasivore, in misura percentuale differenziata in base al tipo di beneficio, al bene acquistato e al periodo di spettanza, per l’acquisto, rispettivamente, di energia elettrica e di gas naturale; i crediti d’imposta in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023.
In relazione al primo trimestre 2023, tutti i benefici fiscali in esame non possono trovare applicazione per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2022, non essendo possibile verificare l’effettivo incremento del costo riferibile al soggetto, in quanto non sussiste il parametro di riferimento per il quarto trimestre 2022.
In forza del comma 7 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, i crediti d’imposta in esame sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il mod. F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E/2023, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- ‘7010’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – Art. 1, c. 2, legge di Bilancio 2023;
- ‘7011’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – Art. 1, c.3, legge di Bilancio 2023;
- ‘7012’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – Art. 1, c.4, legge di Bilancio 2023;
- ‘7013’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – Art. 1, c.5, legge di Bilancio 2023.
L’articolo 4 del decreto ‘Bollette’ ha riconosciuto il contributo straordinario in favore delle imprese, per l’acquisto di energia elettrica e gas, anche per il secondo trimestre del 2023. Sempre l’articolo 4 del decreto ‘Bollette’ al comma 7, prevede che i crediti d’imposta relativi al secondo semestre 2023 sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione.
Sia i crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 che quelli concernenti il secondo trimestre 2023 non possono essere chiesti a rimborso.
Con riferimento ai crediti d’imposta in favore delle imprese ‘energivore’ e ‘non energivore’, si evidenzia che, ai fini della verifica del presupposto per l’accesso a detti benefici, non rientra nella nozione di ‘sussidio’ il credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente.
In riferimento ai crediti d’imposta per l’acquisto di gas naturale, qualora dovessero subentrare conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
Diversamente, l’impresa che abbia utilizzato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante, fermo restando il termine ultimo di utilizzo in compensazione.
L’articolo 1, comma 8, della legge di Bilancio 2023 e l’articolo 4, comma 8, del decreto ‘Bollette’ dispongono, rispettivamente, per i crediti d’imposta del primo e del secondo trimestre 2023, che gli stessi sono cedibili, solo per interi, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È possibile, inoltre, effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di: banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario; imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
La cessione dei crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023 deve essere oggetto di apposita comunicazione.
Per consentire ai cessionari dei crediti d’imposta del primo trimestre 2023 l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E/2023, ha istituito i codici tributi che vanno ‘7746’, ‘7747’, ‘7748’ e ‘7749’ per la cessione, rispettivamente, del credito d’imposta a favore di: imprese energivore (primo trimestre 2023); imprese non energivore (primo trimestre 2023); imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) e imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023).
Per i crediti d’imposta del primo e del secondo trimestre 2023, la legge di Bilancio 2023 e il decreto ‘Bollette’ dispongono che, in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.
Ulteriori chiarimenti rispetto ai crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022
La legge n. 6/2023, di conversione del decreto legge n. 176/2022, ha prorogato al 30 settembre prossimo il termine di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022.
I beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di luce e gas relativi al terzo trimestre e al quarto trimestre 2022 sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023, all’Agenzia delle Entrate, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. La mancata presentazione nei termini dell’anzidetta comunicazione può essere sanata con l’istituto della ‘remissione in bonis’.
Non possono fruire dei bonus energetici relativi al quarto trimestre 2022 le imprese che hanno aderito al piano di rateizzazione di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 176/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6/2023.
RIDUZIONE ALIQUOTA IVA NEL SETTORE DEL GAS
Riduzione aliquota Iva per le somministrazioni di gas metano usato per combustione – terzo trimestre 2023
L’articolo 3-bis, comma 4, del decreto legge n. 57/2023 stabilisce che le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all’Iva del 5%. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023.
L’Iva al 5% si applica anche alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali. Anche se temporaneamente, l’Iva al 5% si applica sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali di norma assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.
L’aliquota del 5% è applicabile pure agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell’accisa, di cui all’articolo 17 del TUA e a quelli assoggettati ad aliquota ridotta, così come disciplinati dall’art. 24 del TUA.
Non fruiscono dell’aliquota agevolata, invece, le somministrazioni di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
Riduzione dell’Iva per le somministrazioni di energia termica e le forniture di servizi di teleriscaldamento – terzo trimestre 2023
L’articolo 3-bis, comma 5, del decreto legge n. 57/2023 ha esteso l’agevolazione Iva al 5% anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1°luglio 2023 al 30 settembre 2023.
Per quanto concerne i servizi di teleriscaldamento, l’art. 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo n. 102/2014 prevede che per ‘rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento si intende qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria’.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15 febbraio 2023, ha specificato che l’aliquota ridotta si applica a tutte le componenti di costo del servizio di teleriscaldamento.
Con riferimento al contratto di servizio energia, si richiama l’allegato II del Dlgs n. 115/2008, al quale fa rinvio l’art. 16, comma 4, del medesimo decreto, il quale definisce lo stesso come ‘un contratto che (…) disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia’.
Per il contratto di servizio di energia, analoga agevolazione Iva è stata prevista:
- dall’art. 5, comma 2, del decreto ‘Aiuti-bis’ per consumi stimati o effettivi dal 1°ottobre 2022 al 31 dicembre 2022;
- dall’art. 1, comma 14, della legge di Bilancio 2023 per consumi stimati o effettivi dal 1°gennaio 2023 al 31 marzo 2023;
- dall’art. 2, comma 2, del decreto ‘Bollette’ per consumi stimati o effettivi dal 1°aprile 2023 al 30 giugno 2023.
L’aliquota Iva al 5% trova quindi applicazione anche con riferimento alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica, prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi al periodo dal 1°luglio 2023 al 30 settembre 2023, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.
L’articolo Crediti d’imposta nel settore energetico e aliquota Iva nel settore del gas. Legge di Bilancio 2023; legge n. 6/2023; decreto legge n. 34/2023; decreto legge n. 57/2023 proviene da Metaping.