La legge di Bilancio 2023 ha introdotto agevolazioni al fine di compensare parzialmente il maggiore onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre dell’anno in corso per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. In particolare è stato previsto:

  • il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023; 
  • il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023; 
  • il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023;
  • il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre del 2023;
  • il riconoscimento a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare del 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività. Analogo credito d’imposta è previsto per l’acquisto di carburante utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento di animali. 

I crediti d’imposta sopra elencati devono essere utilizzati, entro il 31 dicembre 2023, in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti a terzi per intero. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in parola, tramite modello F24, da parte delle imprese beneficiarie, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023, ha istituito i seguenti codici tributo:

’7010’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023)’; 

’7011’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023)’; 

’7012’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023)’; 

’7013’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023)’; 

’7014’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023)’. 

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