PREMESSA
L’articolo 119, comma 10-bis, del decreto Rilancio ha disciplinato le modalità di determinazione delle spese ammesse alle detrazioni legate agli interventi di efficientamento energetico, di messa in sicurezza sismica, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale.
Ai fini della fruizione del Superbonus tali soggetti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E dell’8 febbraio 2023, fornisce nuovi chiarimenti in merito alle modalità applicative del citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
AMBITO SOGGETTIVO
Possono beneficiare del Superbonus le Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps). Sono, invece, escluse le Aziende di Servizio alla Persona (ASP).
È necessario, tuttavia, tenere conto dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e della conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). L’iscrizione a quest’ultimo consente, infatti, di acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Odv, Aps, Ente Filantropico o Rete Associativa.
Le Onlus che conseguono l’iscrizione nel RUNTS sono cancellate dall’Anagrafe delle Onlus ma questa cancellazione non comporta lo scioglimento dell’ente. Tale passaggio comporta una sostanziale continuazione della operatività della Onlus, che acquisisce formalmente la qualifica di Ente del Terzo settore e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus nei limiti di spesa disciplinati dal citato comma 10-bis, dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
AMBITO OGGETTIVO E REQUISITI
Il comma 10-bis in commento si applica in caso di Onlus, Odv e Aps che si occupano di servizi socio-sanitari i cui edifici, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito anteriore al 1°giugno 2021.
Caratteristiche dell’immobile
Gli immobili agevolabili sono collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi seminari e caserme nonché case di cura e ospedali senza fine di lucro o con fine di lucro (D4).
La norma non prevede che, al momento dell’effettuazione dei lavori, l’immobile sul quale si interviene debba essere già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali, purché, alla data di inizio degli stessi l’immobile rientri in una delle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.
I soggetti legittimati possono avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus di cui al comma 10-bis anche qualora l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali venga svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto. Ciò nel presupposto che permanga, in capo al soggetto legittimato, lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi socio-sanitari richiesti dalla norma e sempreché il concedente detenga l’immobile in proprietà o nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
Divieto di percezione di compensi da parte degli amministratori
La norma richiede che i membri del Consiglio di amministrazione di Onlus, Odv o Aps non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Tale condizione deve sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, ossia dal 1°giugno 2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione.
La gratuità dell’attività dei componenti del Cda deve risultare dallo statuto vigente al 1°giugno 2021; ciò comporta che non è possibile avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus disciplinato dal comma 10-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio quando: la delibera del Cda che nega il compenso agli amministratori è successiva al 1°giugno 2021 e le indennità non vengono corrisposte perché, ad esempio, i membri del Cda rinunciano alle somme ma lo statuto prevede la corresponsione di indennità o compensi.
Il rispetto di tale condizione non viene meno se un membro del Cda percepisce compensi non collegati allo svolgimento di tale carica ma a titolo diverso come, ad esempio, per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente.
Possesso e detenzione
Sappiamo che il Superbonus spetta anche ai detentori dell’immobile interessato dai lavori agevolabili in virtù di un titolo idoneo che deve sussistere al momento di avvio degli interventi o al momento di sostenimento delle spese, se anteriori. Il detentore, inoltre, deve essere in possesso del consenso ai lavori da parte del proprietario.
Può costituire titolo idoneo a consentire ad una Odv di fruire del Superbonus, con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su di un immobile di proprietà comunale, una convenzione stipulata in forma di scrittura privata in base alla quale l’Odv detiene l’immobile al fine di svolgere la propria attività di aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza.
Ai fini dell’applicazione del citato comma 10-bis dell’articolo 119 è tassativa l’ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell’immobile a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato gratuito. Proprio in merito al comodato gratuito è previsto che tale contratto debba essere registrato in data anteriore al 1°giugno 2021.
Il possesso di immobili in base ai titoli elencati dalla norma dovrà sussistere al 1°giugno 2021 e permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione. Questo, anche nell’ipotesi in cui la detrazione venga fruita sotto forma di sconto in fattura o di cessione del credito d’imposta.
Limite di spesa ammesso – modalità di calcolo
L’individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile legata al Superbonus e relativa ad immobili riconducibili ad Onlus, Odv e Aps tiene conto del tipo di intervento che si intende effettuare. I lavori devono riguardare: le parti comuni di edifici residenziali in condominio; edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze; unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno; nonché singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo lavori trainati).
Per determinare i massimali di spesa si utilizza il parametro di riferimento della superficie media di una unità abitativa immobiliare. Considerata la locuzione generica di ‘superficie media’, per evitare differenze territoriali, si fa riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare riferibile alla media nazionale.
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